Art. 97.
(Aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive).

      1. Il datore di lavoro ripartisce in zone, a norma dell'allegato XIII, parte F, le aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive.
      2. Il datore di lavoro assicura che per le aree di cui al comma 1 siano applicate le prescrizioni minime di cui all'allegato XIII, parte G.
      3. Se necessario, le aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive in quantità tali da mettere in pericolo la sicurezza e la salute dei lavoratori sono segnalate nei punti di accesso.

 

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